Sumario: | Il problema della formazione del concetto di obbligazione nella nostra tradizione giuridica si intreccia con una complessità di schemi giuridici arcaici (oportere, damnation, iudicatus, nexum). Tale complessità confligge con il modello evoluzionistico proposto dalla fase interpolazionistica degli studi romanistici e non permette una costruzione storica lineare, né offre un quadro sempre chiaro, ma è la griglia concettuale che la giurisprudenza pontificale consegna alla prima giurisprudenza laica. È, d'altronde, accertabile, nel III-II sec. a.C., una estensione dello schema dell'oportere. Alla complessità arcaica si cui precipitato dogmatico è rappresentato dalle formulae in ius conceptae delle actiones in personam. L'epoca è matura perché una tale convergenza non risultasse inosservata, ma trovasse un momento di organizzazione unitaria intorno alla categoria unificante della obligatio. Il discorso giuridico ha i suoi percorsi, le sue logiche e le sue contraddizioni. Oportere, debere, obligari, obligatio, adstringi sono attestazioni della registrazione nel latino del diritto di un contenuto concettuale che, con Quinto Mucio Scevola, caratterizza l'appartenenza del giurista contemporaneo ad un modo di pensare, segnandone un momento identitario di altissimo profilo.
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