Sumario: | L’avvio della legislazione bilaterale con le confessioni di minoranza ed il raddoppio del numero delle intese, grazie a quelle stipulate nel 2007 che hanno portato al tavolo della contrattazione con lo Stato confessioni diverse da quelle storicamente presenti sul territorio italiano, arrivate in Italia in seguito all’incremento dell’immigrazione, hanno prodotto dei significativi cambiamenti ed introdotto nuove problematiche che interessano anche l’istituto del matrimonio. Ritorna così d’attualità lo studio del matrimonio religioso degli acattolici, la cui efficacia civile è stata riconosciuta in seguito all’emanazione della legge generale n. 1159/29 e del R.D. n. 289/30. La rilevanza di questa normativa si è ridimensionata a partire dal 1984, anno che ha inaugurato con la stipulazione della prima Intesa con la Tavola valdese la concreta attuazione del sistema delineato all’art. 8, c. 3, Cost., portando alla caducazione, per le undici confessioni che attualmente hanno raggiunto questo ambito traguardo, della legislazione del 1929, configgente ormai sotto molteplici aspetti con i valori garantiti dalla Carta costituzionale. Le disposizioni sul matrimonio contenute nelle intese sono state esaminate e confrontate con le corrispondenti norme della legge generale, dando anche risalto ai problemi sollevati dalla loro applicazione. Infine, si è cercato di verificare se con le innovazioni apportate dopo il 1984 dalla legislazione bilaterale ai procedimenti diretti a dare rilevanza civile al matrimonio religioso, che hanno sensibilmente diminuito le differenze tra matrimonio canonico ed acattolico, si possa constatare l’inizio di un processo volto ad una sostanziale omologazione delle differenti forme di matrimonio religioso
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